Accesso civico

L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare atti, documenti e informazioni comporta il diritto di ogni consociato di di richiedere i medesimi nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha apportato sostanziali modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Decreto Trasparenza), riaffermando il principio generale di trasparenza “intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” ed integrando la già affermata finalità di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” con l’ulteriore scopo di “tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa”.

La vigente normativa prevede tre differenti modalità di accesso:

  • accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dall’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

  • accesso civico, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del Decreto trasparenza, modificato dall’art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016;

  • accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016, che ha novellato l’art. 5, comma 2, del Decreto trasparenza.

Accesso ai documenti amministrativi
Prevede il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi per qualunque soggetto privato (persona fisica o giuridica, ente, associazione), che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.


Accesso civico
Sancisce il diritto, per chiunque, di chiedere la pubblicazione sul sito istituzionale della Società di dati, documenti ed informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, nelle ipotesi in cui l’Amministrazione non vi abbia provveduto.
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Accesso civico generalizzato
Riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati e documenti detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le norme vigenti.
L’istituto dell’accesso civico generalizzato è stato introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, in analogia con il Freedom of Information Act (FOIA) vigente negli ordinamenti anglosassoni.
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Registro delle richieste di accesso civico generalizzato
La Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 , con cui sono state adottate Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui agli articoli 5, comma 2 e 5-bis del Decreto trasparenza, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, prevede l’istituzione e la pubblicazione di un Registro degli accessi, che contenga l’elenco delle richieste di accesso, con l’indicazione della tipologia, dell’oggetto, della data di ricezione, dell’esito e della data della decisione.
La Società provvederà semestralmente all’aggiornamento del Registro.

Registro accessi 

 

RPCT a cui rivolgersi in caso di accesso civico "semplice" e "generalizzato": Ombretta Bertozzi

Recapiti Ufficio:

tel.: 0544/500086

mail: delegazione1@acravenna.it

PEC: acitour@ticertifica.it

Data di creazione: 07/07/2020
Data di ultima modifica: 16/06/2023